Allegato al Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 28 Aprile 2014
Denominazione e durata
1) E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Barka – Onlus di cooperazione internazionale e aiuto umanitario”, siglabile “Barka Onlus”, che in lingua Morè (Burkina Faso) significa “Grazie”.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Sede, dipendenze
2) L’Associazione ha sede legale in Torino, via Capelli 5.
Altre sedi o dipendenze potranno essere attivate in Italia o all’estero, su delibera del Consiglio Direttivo, secondo esigenze e progetti specifici.
Scopi e finalità
3) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ un organismo apartitico, non confessionale e non governativo, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi sono la cooperazione internazionale, la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana, l’aiuto umanitario in genere, applicando, i principi in tal senso definiti nella Carta delle Nazioni Unite, contrastando i fenomeni di discriminazione e promuovendo la parità di trattamento. Attraverso interventi attuati direttamente o attraverso istituzioni controparti di comprovata fiducia operanti in loco, essa si propone di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nel rispetto delle tradizioni locali. In primo luogo essa opera nei settori della salute (ad esempio con l’invio di farmaci, materiali, attrezzature e di personale medico e paramedico a supporto delle strutture sanitarie locali), della formazione (ad esempio con l’invio di materiali didattici per le scuole locali; oppure fornendo, in Italia o in loco, in eventuale collaborazione anche con altri Enti, associazioni o organizzazioni, corsi di specializzazione nel campo medico-sanitario e/o scolastico) e dell’assistenza alle famiglie, all’infanzia e agli anziani (ad esempio fornendo aiuti diretti o indiretti, anche attraverso missioni laiche o religiose in loco, utili a migliorare la qualità della vita dei soggetti cui si rivolgerà l’azione).
In Italia essa si propone di operare direttamente o indirettamente a tutela, supporto ed assistenza di persone che vivono in situazioni di difficoltà (ad esempio ex-detenuti, detenuti sieropositivi, ecc.), anche tramite partner terzi, quali la Fondazione ARPA Onlus, l’Associazione Prometeo Onlus o altre di indubbia competenza.
4) Tra le sue finalità, dunque, si ravvisano:
a) la promozione, la realizzazione e/o il sostegno – sotto qualunque forma ed anche mediante proprio personale – di progetti di sviluppo umano, sociale e culturale in Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita dell’infanzia e dei rispettivi nuclei famigliari che vivono situazioni di povertà estrema;
b) la promozione sanitaria e di migliori condizioni igieniche e di vita per le popolazioni di Paesi a basso reddito o, in Italia, di persone in particolare disagio sociale o famigliare;
c) l’invio di materiali e di personale specializzato, o comunque di personale necessario all’accompagnamento ed alla messa in opera di beni ed attrezzature inviati, nonché di personale addetto all’organizzazione di servizi di assistenza in loco;
d) l’invio di volontari, ove sia richiesto e se ne ravvisi la necessità;
e) la selezione, la formazione e l’ impiego di volontari in servizio civile;
f) l’incentivazione della crescita professionale di personale locale, mediante attività di formazione e riqualificazione, sia in loco che in Italia, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni;
g) l’organizzazione e la gestione di attività nell’ambito della cooperazione internazionale: commercio equo e solidale, campi di lavoro, gemellaggi e adozioni a distanza di bambini, famiglie, genitori, anziani, classi, studenti, seminaristi, eccetera;
h) l’organizzazione di viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sociale, formativa e sanitaria, e in generale per finalità umanitarie, di abitanti di Paesi emergenti ed in via di sviluppo;
i) la promozione, realizzazione e gestione di esercizi e spazi in genere atti a sollecitare, in maniera diretta o indiretta, una cultura della solidarietà in Italia e all’estero (ad esempio mostre fotografiche e d’ arte ed artigianato locale, saggi di folklore e musica indigena);
l) lo stimolo, in ogni sede opportuna, e la promozione, in proprio o in collaborazione con Enti e/o Associazioni affini, di iniziative volte a conoscere e far conoscere le sofferenze delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini divulgativi, informativi, conoscitivi, nonché all’individuazione ed alla soluzione delle problematiche connesse;
m) lo studio e l’esecuzione di programmi organici in ambito scolastico ed extrascolastico, da attuarsi in Italia, nei Paesi in via di sviluppo e a livello comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo complesso e all’approfondimento delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed aggiornamento di formatori nel settore;
n) il coinvolgimento e la collaborazione con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali, privati anche appartenenti al movimento cooperativo, che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
o) ogni altra iniziativa, attività ed operazione che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi dell’Associazione necessaria, opportuna, utile o comunque conforme al raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, commerciali, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari ed immobiliari atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.
5) E’ espressamente esclusa per l’Associazione la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie per natura, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.
6) Il coordinamento di singoli progetti o attività dell’Associazione potrà essere di volta in volta delegato a Soci responsabili (Delegati), individuati dal Consiglio Direttivo, sulla base di specifici interessi ed idoneità.
Patrimonio ed entrate
7) Le risorse dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annue;
b) da contributi volontari dei Soci, di amici e simpatizzanti;
c) da proventi di iniziative varie, promosse dall’Associazione stessa, da singoli Soci o da altri soggetti all’uopo autorizzati;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, nonché da ogni altro bene, sussidio, legato e contributo d’origine privata e pubblica che pervengano all’Associazione e che concorrano ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge.
e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale ed artigianale connesse.
L’Associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l’uso delle risorse da loro messe a disposizione sarà finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta.
Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti all’informazione, alla trasparenza ed alla riservatezza sull’uso dei loro dati personali.
Bilancio
- L’esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. A conclusione di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di aprile. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo i casi in cui la distribuzione o la destinazione siano imposti dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Soci
10) Il numero degli associati è illimitato. All’associazione possono aderire cittadini italiani o stranieri, persone giuridiche ed Enti, che ne condividano lo spirito e le finalità, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla ammissione o meno entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione deve contenere l’accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.
- All’atto di ammissione, il Socio dovrà versare la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato.
- I soci in regola con le quote associative partecipano alle iniziative ed alle attività dell’Associazione e all’Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni. Essi si suddividono in:
a) Fondatori;
b) Ordinari;
c) Sostenitori;
d) Onorari:.
e) Simpatizzanti, senza diritto di voto e di nomina nel Consiglio Direttivo.
Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione.
Per diventare Soci ordinari occorre fare domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità sovraesposte.
Soci sostenitori sono coloro i quali, condividendo lo spirito e le aspirazioni dell’Associazione, decidono di contribuire in forma liberale al conseguimento degli scopi sociali, con una quota sociale maggiorata, il cui importo minimo è fissato di anno in anno.
I Soci onorari sono coloro che, avendo particolari benemerenze sociali, umanitarie o nel settore specifico delle attività dell’Associazione, sono cooptati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
- La qualifica di Socio può decadere per i seguenti motivi:
a) per recesso;
b) per decesso;
c) per esclusione per l’inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi ovvero quando, in qualunque altro modo, il Socio arrechi danni morali o materiali all’associazione;
d) quando non si sia in regola con la quota associativa almeno trenta giorni prima dell’Assemblea annuale.
La decadenza di cui ai punti c), e d) del presente articolo è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. L’associato può ricorrere all’assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza.
- Le quote sono intrasferibili. Gli associati dimissionari, decaduti od esclusi, così come gli eredi, non possono vantare diritti di sorta sul patrimonio sociale. Essi non potranno ripetere i contributi versati, né richiedere resa dei conti, apposizione di sigilli o formazione di inventari.
Quote sociali
- L’importo delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.
- Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi.
Organi dell’Associazione
- Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. A loro si affianca il Comitato d’Onore, di cui fanno parte personalità di indiscusse ed elevate qualità umane, morali e professionali alla cui esperienza il Consiglio Direttivo affida il parere consultivo dei progetti.
Assemblea
- L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultano tali al momento della convocazione. Essa si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta da inviarsi via mail entro gli otto giorni antecedenti la data di convocazione. La comunicazione deve contenere: ordine del giorno, località, data ed ora in cui la riunione avrà luogo.
- L’Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida, a maggioranza, il Consiglio Direttivo, oppure quando almeno un decimo dei Soci ne faccia domanda scritta.
- In Assemblea, ogni socio ha un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le delibere di approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità di uno o più membri del Consiglio Direttivo e per modifiche statutarie, nelle quali le deleghe possono essere attribuite solo ad altri soci. Le deleghe, nella misura massima di due per ciascun Socio, devono essere fatte per iscritto e consegnate prima che abbia inizio la seduta dell’Assemblea.
- L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior quorum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione o incorporamento dell’Associazione come previsto dall’articolo 37 del presente statuto.
- L’Assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono di sua competenza:
a) approvare eventuali modifiche allo Statuto;
b) approvare il “Regolamento interno” e/o le sue eventuali modifiche;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
d) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) esaminare ed approvare il rapporto del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Revisori dei conti relativi all’esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g) esaminare ed approvare il programma di massima presentato dal Consiglio Direttivo per l’esercizio successivo;
h) vagliare i ricorsi presentati avverso le esclusioni dei Soci, deliberate dal Consiglio Direttivo;
i) prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci e su quant’altro a lei demandato per legge e per Statuto. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza lo sostituisce il Vice-presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, lo sostituisce altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea e di prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento dei fini dell’Asso-ciazione ed alla sua vita e sviluppo. Ad esso spettano tutte le facoltà più ampie per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e gli è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente statuto all’Assemblea dei soci. Il consiglio può nominare procuratori, stabilendone i poteri nell’ambito della ordinaria amministrazione. Il consiglio procede pure alla assunzione di eventuali dipendenti dell’associazione, determinandone la retribuzione.
- Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori e gli associati con diritto di voto.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta formale da un terzo dei suoi membri. La convocazione può essere validamente effettuata anche per telefono o per e-mail. E’ necessaria la partecipazione di almeno tre Consiglieri per rendere valide le decisioni, prese a maggioranza semplice. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può stilare apposito regolamento interno, nello spirito del presente Statuto, sottoponendolo all’approvazione dei Soci. L’osservanza di tale Regolamento sarà obbligatoria per tutti gli associati.
- Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto ai sensi dell’art 10, comma 6, lettera c del D. lgs. 460/97, un emolumento individuale annuo superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/95, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio.
Presidente
- Al Presidente spettano la firma sociale e la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio E’ sua cura dar esecuzione e far rispettare i deliberati dell’Assemblea; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.
- Il Consiglio Direttivo nomina un Vice-presidente che, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il fatto stesso che il Vice-presidente agisce in nome ed in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Tesoriere
- Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile.
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato – si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea che ne definirà i doveri ed i compiti tra soggetti scelti fra i soci ordinari, onorari e sostenitori dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo amministrativo e, in caso di accertate irregolarità, può convocare l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.
Comitato d’Onore
35) Il Comitato d’Onore, costituito da personalità indipendenti, di indiscusse ed elevate qualità umane, morali e professionali, è un organo consultivo cui è delegato il parere preventivo e consuntivo in merito ai progetti ed ai relativi benefici ricevuti dai soggetti cui i progetti stessi erano destinati. Cooptati dal Consiglio Direttivo, i suoi componenti sono Soci onorari di diritto e sono invitati a manifestare il proprio parere consultivo in ogni sede associativa. L’incarico è triennale, con possibilità di tacito rinnovo per pari periodo, senza limitazioni temporali. Per la prima volta essi sono nominati contestualmente alla stipula dell’ atto costitutivo.
Modifiche statutarie
36) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci.
Scioglimento, fusione o incorporamento
- Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In tal caso, l’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, e ne determinerà i poteri.
Analogo quorum è richiesto in caso deliberazioni in merito a fusione o incorporamento.
38) I beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti a favore di altre Onlus, aventi fini ed oggetti analoghi a quelli della presente associazione, o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Rinvio al Codice Civile
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.