Statuto

Allegato al Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 28 Aprile 2014

S T A T U T O

Denominazione e durata

1) E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Barka – Onlus di cooperazione internazionale e aiuto umanitario”, siglabile “Barka Onlus”, che in lingua Morè (Burkina Faso) significa “Grazie”.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Sede, dipendenze

2) L’Associazione ha sede legale in Torino, via Capelli 5.

Altre sedi o dipendenze potranno essere attivate in Italia o all’estero, su delibera del Consiglio Direttivo, secondo esigenze e progetti specifici.

Scopi e finalità

3) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ un organismo apartitico, non confessionale e non governativo, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi sono la cooperazione internazionale, la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana, l’aiuto umanitario in genere, applicando, i principi in tal senso definiti nella Carta delle Nazioni Unite, contrastando i fenomeni di discriminazione e promuovendo la parità di trattamento. Attraverso interventi attuati direttamente o attraverso istituzioni controparti di comprovata fiducia operanti in loco, essa si propone di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nel rispetto delle tradizioni locali. In primo luogo essa opera nei settori della salute (ad esempio con l’invio di farmaci, materiali, attrezzature e di personale medico e paramedico a supporto delle strutture sanitarie locali), della formazione (ad esempio con l’invio di materiali didattici per le scuole locali; oppure fornendo, in Italia o in loco, in eventuale collaborazione anche con altri Enti, associazioni o organizzazioni, corsi di specializzazione nel campo medico-sanitario e/o scolastico)  e dell’assistenza alle famiglie, all’in­fanzia e agli anziani (ad esempio fornendo aiuti diretti o indi­retti, anche attraverso missioni laiche o religiose in loco, utili a migliora­re la qualità della vi­ta dei soggetti cui si rivolge­rà l’azione).

In Italia essa si propone di operare direttamente o indirettamente a tutela, supporto ed assi­stenza di persone che vivono in situazioni di difficoltà (ad esempio  ex-detenuti, dete­nuti sie­ropositivi, ecc.), anche tramite partner terzi, quali la Fon­dazione ARPA Onlus, l’As­so­ciazione Prometeo Onlus o al­tre di indubbia competenza.

4) Tra le sue finalità, dunque, si ravvisano:

a) la promozione, la realizzazione e/o il sostegno – sotto qualunque forma ed anche me­dian­te proprio personale – di pro­getti di sviluppo umano, so­ciale e culturale in Paesi in via di svi­luppo, con partico­lare attenzione al miglioramento della qualità della vita del­l’infanzia e dei rispettivi nuclei fa­migliari che vivono situazioni di povertà estrema;

b) la promozione sanitaria e di migliori condizioni igieniche e di vita per le popolazioni di Paesi a basso reddito o, in Italia, di persone in particolare disagio sociale o famigliare;

c) l’invio di materiali e di personale specializzato, o comunque di personale necessario al­l’accompagnamento ed alla messa in opera di beni ed attrez­zature inviati, nonché di per­so­nale addetto all’or­ganizzazione di servizi di assistenza in loco;

d)  l’invio di volontari, ove sia richiesto e se ne ravvisi la necessità;

e) la selezione, la formazione e l’ impiego di volontari in servizio ci­vile;

f) l’incentivazione della crescita professionale di personale locale, mediante attività di for­mazione e riqualificazione, sia in loco che in Italia, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni;

g) l’organizzazione e la gestione di attività nell’ambito della coope­razione internazionale: commercio equo e solidale, campi di lavoro, gemellaggi e adozioni a distanza di bambini, fa­miglie, genitori, an­ziani, classi, studenti, seminaristi, ec­cetera;

h) l’organizzazione di viaggi e soggiorni a scopo di assistenza socia­le, for­mativa e sanita­ria, e in generale per finalità umanitarie, di abitanti di Pae­si emergenti ed in via di svi­luppo;

i) la promozione, realizzazione e gestione di esercizi e spazi in gene­re atti a sollecitare, in maniera diretta o indiretta, una cultura della solidarietà in Italia e all’estero (ad esempio mo­stre fotografiche e d’ arte ed artigianato locale, saggi di folklore e musica indigena);

l) lo stimolo, in ogni sede opportuna, e la promozione, in proprio o in colla­borazione con Enti e/o Associazioni affini, di iniziative volte a conoscere e far conoscere le sofferenze delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo at­traverso una se­rie di attività e di strumen­ti strettamente orientati a fini di­vulgativi, informativi, conoscitivi, nonché all’individua­zione ed alla soluzio­ne delle problematiche connesse;

m) lo studio e l’esecuzione di programmi organici in ambito scola­stico ed extrascolastico, da attuarsi in Italia, nei Paesi in via di svi­luppo e a livello comunitario, rivolti alla sensi­bi­liz­zazione della so­cietà nel suo complesso e all’approfondi­mento delle tematiche dello svi­luppo, nonché alla formazione ed aggiornamento di formatori nel settore;

n) il coinvolgimento e la collaborazione con organismi internaziona­li, enti pubblici nazio­nali e locali, privati anche ap­partenenti al mo­vimento coope­rativo, che perseguano finali­tà ana­loghe a quelle del­l’Associazione;

o) ogni altra iniziativa, attività ed operazione che, secondo le neces­sità di tempo e di luo­go, sarà ritenuta dagli organi dell’Associazione necessaria, opportuna, utile o comunque con­for­me al raggiungi­mento dello scopo as­sociativo, ivi comprese tutte le operazioni eco­nomi­che, commerciali,  finan­ziarie e patrimoniali in genere, mobi­liari ed immobiliari at­te e fun­zionali al perseguimento dello scopo associativo.

5) E’ espressamente esclusa per l’Associazione la possibilità di svolgere at­tività diverse da quelle sopra elencate, ad ec­cezione di quelle ad esse con­nesse o accessorie per natu­ra, nei li­miti consen­titi dal Decreto Legislativo  4 dicembre 1997, numero 460.

6) Il coordinamento di singoli progetti o attività dell’Associazione potrà es­sere di volta in volta delegato a Soci respon­sabili (Delegati), individuati dal Consiglio Direttivo, sulla ba­se di specifici interessi ed idoneità.

Patrimonio ed entrate

7) Le risorse dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali annue;

b) da contributi volontari dei Soci, di amici e simpatizzanti;

c) da proventi di iniziative varie, promosse dall’Associazione stessa, da sin­goli Soci o da altri soggetti all’uopo autoriz­zati;

d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e contribuzioni di per­sone fisi­che o Enti Pub­blici e privati, nonché da ogni altro bene, sussidio, legato e contributo d’origine pri­vata e pub­blica che per­vengano all’Associazione e che concorrano ad incrementare il pa­tri­monio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge.

e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a ter­zi, anche attraverso lo svolgimento di attività econo­miche di natura commerciale ed artigianale connesse.

L’Associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l’uso delle risorse da loro messe a disposizione sa­rà finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta.

Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti all’informazione, alla tra­sparenza ed al­la riservatezza sull’uso dei loro dati personali.

Bilancio

  •  L’esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina al 31 dicem­bre di ogni an­no. A conclusione di ciascun esercizio il Consi­glio Direttivo redige il bilancio e lo sottopo­ne al­l’approvazione del­l’Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di aprile. Verrà altre­sì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea  il bilancio preventivo dell’esercizio in cor­so.
  •  All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio­ne comunque denominati, non­ché fondi, ri­serve o capitale durante la vita dell’Associa­zione stessa, salvo i casi in cui la distribuzione o la destinazione siano imposti dalla Leg­ge o sia­no effettuate a favore di al­tre Onlus che per Legge, Statuto o re­golamento faccia­no parte della mede­sima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge­stione per la rea­lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa diretta­mente connesse o accessorie per natura a quelle sta­tutarie, in quanto inte­grative delle stes­se.

Soci

10) Il numero degli associati è illimitato. All’associazione possono aderire cittadini italia­ni o stranieri, persone giuridi­che ed Enti, che ne condivida­no lo spirito e le finalità, pre­via do­manda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla ammissione o meno en­tro 30 giorni dal loro ricevimen­to. In assenza di un provvedimento di accoglimento della do­manda en­tro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di dinie­go espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto di­niego. La domanda di ammissione deve contenere l’accettazione delle nor­me del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, non­ché l’obbligo di osservare le deliberazio­ni fatte da­gli organi sociali in base allo Statuto.

  1.  All’atto di ammissione, il Socio dovrà versare la quota di asso­ciazione che sarà an­nualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
  2.  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determina­to.
  3.  I soci in regola con le quote associative partecipano alle inizia­tive ed alle attività del­l’Associazione e all’Assemblea con dirit­to di voto, se maggiorenni. Essi si suddividono in:

a) Fondatori;

b) Ordinari;

c) Sostenitori;

d) Onorari:.

e) Simpatizzanti, senza diritto di voto e di nomina nel Consiglio Direttivo.

Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione del­l’Associa­zione.

Per diventare Soci ordinari occorre fare domanda al Consiglio diret­tivo, se­condo le moda­li­tà sovraesposte.

Soci sostenitori sono coloro i quali, condividendo lo spirito e le aspirazioni dell’Associa­zione, decidono di contribuire in forma libe­rale al consegui­mento degli scopi sociali, con una quota sociale maggiorata, il cui importo minimo è fissato di anno in anno.

I Soci onorari sono coloro che, avendo particolari benemerenze so­ciali, umanitarie o nel settore specifico delle attività dell’Associazio­ne, sono cooptati dal Consiglio Direttivo e so­no esonerati dal versa­mento della quo­ta associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

  1.  La qualifica di Socio può decadere per i seguenti motivi:

a) per recesso;

b) per decesso;

c) per esclusione per l’inottemperanza alle disposizioni del presente statu­to, ai regola­menti interni, alle deliberazioni de­gli organi asso­ciativi ovvero quando, in qualunque al­tro modo, il Socio arrechi danni morali o materiali all’associazione;

d) quando non si sia in regola con la quota associativa almeno trenta gior­ni prima del­l’As­semblea annuale.

La decadenza di cui ai punti c), e d) del presente articolo è delibe­rata a maggioranza sem­plice dal Consiglio Direttivo. L’associato può ricorrere al­l’assemblea ordinaria dei so­ci, che de­cide nella sua prima riunione, inap­pellabilmente, a semplice maggioranza.

  1. Le quote sono intrasferibili. Gli associati dimissionari, de­ca­duti od esclusi, così co­me gli eredi, non possono vantare diritti di sorta sul pa­trimonio sociale. Essi non potran­no ri­pete­re i contri­buti ver­sati, né richie­dere resa dei conti, apposi­zione di sigilli o for­mazione di inventari.

Quote sociali

  1.  L’importo delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Es­se dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe concesse dal Consi­glio Direttivo, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.
  2. Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi.

Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Di­ret­tivo, il Presidente, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Con­ti, se nominato. A loro si affianca il Comitato d’Onore, di cui fanno parte  personalità di indi­scusse ed elevate qualità umane, morali e professionali alla cui esperienza il Consiglio Direttivo affida il pare­re consultivo dei pro­getti.

Assemblea

  1.  L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultano tali al mo­mento della convoca­zio­ne. Essa si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile su convocazione del Presi­dente, mediante comu­nicazione scritta da inviarsi via mail entro gli otto giorni ante­ceden­ti la data di convocazione. La comunicazione deve contenere: ordi­ne del giorno, lo­calità, data ed ora in cui la riunione avrà luogo.
  2.  L’Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo de­cida, a maggioranza, il Consiglio Direttivo, oppure quando alme­no un decimo dei Soci ne faccia domanda scritta.
  3.  In Assemblea, ogni socio ha un voto. I Soci possono farsi rap­presentare da altri Soci, anche se membri del Consi­glio Direttivo, fatta eccezione per le delibere di approvazione dei bilanci, per le de­liberazioni in merito a re­sponsabilità di uno o più membri del Con­si­glio Direttivo e per modifiche statutarie, nelle quali le deleghe possono essere attribuite so­lo ad altri so­ci. Le deleghe, nella misu­ra massima di due per ciascun Socio, devono es­sere fatte per iscrit­to e conse­gnate prima che abbia inizio la seduta dell’As­semblea.
  4.  L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente co­sti­tuita in prima convo­ca­zione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e delibera vali­da­mente con il voto favorevole della maggio­ranza dei pre­senti. In seconda convoca­zione è regolarmente costituita qua­lunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese a maggio­ranza semplice dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior quo­rum necessario in caso di deli­bera sul­lo scioglimento, fusione o incorporamento dell’As­sociazione come pre­visto dall’articolo 37 del presente statuto.
  5.  L’Assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono di sua competenza:

a) approvare eventuali modifiche allo Statuto;

b) approvare il “Regolamento interno” e/o le sue eventuali modifi­che;

c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;

d) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) esaminare ed approvare il rapporto del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Re­visori dei conti relativi all’e­sercizio prece­dente, ivi compreso il rendiconto finanziario;

f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

g) esaminare ed approvare il programma di massima presentato dal Consi­glio Direttivo per l’esercizio successivo;

h) vagliare i ricorsi presentati avverso le esclusioni dei Soci, delibe­rate dal Consiglio Di­ret­tivo;

i) prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci e su quant’al­tro a lei de­manda­to per legge e per Statuto. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono pre­siedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza lo sostituisce il Vice-presi­dente o, in assenza anche di quest’ulti­mo, lo sostituisce altro membro del Consiglio Di­rettivo eletto dai pre­senti.

Consiglio Direttivo

  •  Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dal­l’Assemblea dei Soci. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
  •  Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere.
  •  Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di dare esecuzione al­le deci­sioni dell’As­sem­blea e di prendere tutte quelle decisioni ne­ces­sarie al rag­giungimento dei fini dell’As­so-cia­zione ed alla sua vita e sviluppo. Ad esso spettano tutte le fa­coltà più ampie per l’ordina­ria e straordinaria ammini­strazione e gli è deferito tutto quanto non sia espressa­mente riser­vato dal presente statuto all’Assemblea dei soci. Il consiglio può nominare procura­tori, stabilen­done i pote­ri nell’ambito della ordinaria amministrazione. Il consi­glio procede pure alla as­sunzione di eventuali dipendenti dell’associa­zione, de­termi­nandone la retribuzione.
  •  Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori e gli associati con diritto di voto.
  •  Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riten­ga necessario, o quando ne sia fatta richiesta formale da un terzo dei suoi membri. La convocazione può es­se­re validamente ef­fettuata anche per te­lefono o per e-mail. E’ necessaria la parte­cipa­zione di almeno tre Consiglie­ri per rendere valide le decisioni, prese a maggioranza semplice. Delle riu­nioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sotto­scritto dal Presidente e dal Segretario.
  •  Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell’Associa­zio­ne, il Consiglio Diret­tivo può stilare apposito rego­lamento inter­no, nello spirito del presente Statuto, sottopo­nendo­lo all’approva­zione dei Soci. L’osservan­za di tale Rego­lamento sarà obbligatoria per tutti gli associati.
  • Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere corrispo­sto ai sensi dell’art 10, com­ma 6, lettera c del D. lgs. 460/97, un emo­lu­mento indivi­duale annuo superiore al compenso massimo previ­sto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/95, oltre al rimborso delle spe­se docu­mentate soste­nute per ragioni d’ufficio.

Presidente

  •  Al Presidente  spettano la firma sociale e la legale rappresen­tan­za nei confronti dei ter­zi ed in giudizio E’ sua cura dar esecuzio­ne e far rispettare i deliberati dell’Assemblea; nei ca­si di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Diret­tivo, salvo ratifica da parte di que­sto nella prima riunione.
  • Il Consiglio Direttivo nomina un Vice-presidente che, con firma libera e disgiunta, po­trà sostituire il Presidente in caso di suo im­pedimento svol­gendo tutte le sue funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il fatto stes­so che il Vice-presidente agisce in no­me ed in rappre­sentanza dell’As­so­ciazione attesta di per sé l’assen­za o l’impedimento del Presidente ed eso­nera i terzi da ogni accer­tamento o re­sponsabilità in merito.

Tesoriere

  • Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene ido­nea contabili­tà, effettua le relative verifiche, controlla la te­nuta dei libri contabili e predispone, dal pun­to di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventi­vo, corredandoli di ido­nea re­la­zione contabile.

Collegio dei Revisori dei Conti

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato – si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’As­semblea che ne definirà i do­veri ed i compiti tra soggetti  scelti fra i soci ordinari, onorari e sostenitori dell’Associazio­ne. Esso elegge nel suo seno un Pre­sidente. Il Collegio eser­cita il controllo amministrativo e, in caso di accertate irre­go­larità, può con­vocare l’Assemblea per gli oppor­tuni provvedimenti.

Comitato d’Onore

35) Il Comitato d’Onore, costituito da personalità indipendenti, di indi­scusse ed elevate qualità umane, morali e profes­sionali, è un organo con­sultivo cui è delegato il parere pre­ventivo e consuntivo in merito ai progetti ed ai relativi benefi­ci ricevuti dai soggetti cui i progetti stessi erano desti­nati. Cooptati dal Consiglio Direttivo, i suoi componenti sono So­ci onorari di diritto e sono invitati a mani­festare il proprio parere consultivo in ogni sede associativa. L’inca­rico è trienna­le, con possibilità di tacito rinnovo per pari pe­riodo, senza limitazioni tem­porali. Per la prima volta essi sono no­minati contestualmente alla stipula dell’ atto costitutivo.

Modifiche statutarie

36) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’As­semblea da uno degli organi. Le relative deli­berazioni sono approvate dal­l’Assemblea con il voto della mag­gioranza assoluta dei Soci.

Scioglimento, fusione o incorporamento

  •  Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dal­l’Assemblea con la pre­senza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In tal caso, l’assemblea straordi­naria nominerà uno o più liquidato­ri, e ne determinerà i poteri.

Analogo quorum è richiesto in caso deliberazioni in merito a fusio­ne o in­corporamento.

38)  I beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno de­voluti a favore di altre Onlus, aventi fini ed oggetti ana­loghi a quelli della presente associazione, o a fini di pub­bli­ca uti­lità, salva diver­sa destinazione impo­sta dalla Legge.

Rinvio al Codice Civile

  •  Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le nor­me di legge vigenti in materia e le disposizioni conte­nute nel codice civile.